Art. 7
Modifiche successive dei processi istituiti al fine di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante
In vigore dal 1 ago 2022
Modifiche successive dei processi istituiti al fine di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante
1. I costruttori di veicoli notificano senza indugio all'autorità di omologazione qualsiasi modifica da essi apportata ai processi istituiti al fine di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda l'influenza di questi veicoli sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante, e che sono compresi nella licenza di utilizzo dello strumento di simulazione, qualora tali modifiche possano incidere sulla precisione, l'affidabilità e la stabilità di tali processi.
2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità di omologazione informa il costruttore del veicolo interessato comunicandogli se i processi modificati continuano a essere compresi nella licenza rilasciata a norma dell'.
3. Se le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono comprese nella licenza di utilizzo dello strumento di simulazione, entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 il costruttore di veicoli chiede una nuova licenza a norma dell'. L'autorità di omologazione revoca la licenza se il costruttore del veicolo non richiede una nuova licenza o se la domanda di una nuova licenza è respinta.
Storico versioni
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