Art. 10
Accessibilità delle informazioni di input e di output dello strumento di simulazione
In vigore dal 1 ago 2022
Accessibilità delle informazioni di input e di output dello strumento di simulazione
1. I costruttori di veicoli o, nel caso in cui la simulazione sia effettuata da un servizio tecnico, gli organismi responsabili designati dallo Stato membro, conservano il fascicolo dei registri del costruttore e i certificati relativi alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, sistemi ed entità tecniche indipendenti per 10 anni a partire dalla produzione o dall'omologazione del veicolo, rispettivamente.
2. Su richiesta di un soggetto autorizzato di uno Stato membro o della Commissione, i costruttori di veicoli o gli organismi responsabili di cui al paragrafo 1 forniscono il file dei registri del costruttore e i certificati sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, sistemi ed entità tecniche indipendenti a tale soggetto o alla Commissione entro 15 giorni lavorativi.
3. Su richiesta di un soggetto autorizzato o della Commissione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato la licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione a norma dell' o che ha certificato le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di un componente, di un'entità tecnica indipendente o di un sistema a norma dell' fornisce a tale soggetto o alla Commissione la domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione di cui all', paragrafo 2, o la domanda di certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di cui all', paragrafo 2, rispettivamente, entro 15 giorni lavorativi.
Storico versioni
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