Art. 8

Luogo di origine

In vigore dal 29 lug 2022
Luogo di origine 1.   Per l’olio extra vergine di oliva e per l’olio di oliva vergine di cui allegato VII, alla parte VIII, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il luogo di origine figura sull’etichetta. 2.   Per gli oli di cui all’allegato VII, parte VIII, punti 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nessun luogo di origine figura sull’etichetta. 3.   Il luogo di origine di cui al paragrafo 1 comprende unicamente: a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo, a seconda dei casi, in conformità dei commi 6 e 7; oppure b) nel caso di miscele di oli di oliva originari, in conformità ai commi 6 e 7, di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti indicazioni, a seconda dei casi: i) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione; ii) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione; iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione; oppure c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012. 4.   Non è considerato luogo di origine soggetto alle disposizioni del presente regolamento il nome di marchio o dell’impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio. 5.   Per le importazioni da un paese terzo il luogo di origine è disciplinato dagli articoli da 59 a 63 del regolamento (UE) n. 952/2013. 6.   Il luogo di origine che indica uno Stato membro o l’Unione corrisponde alla zona geografica in cui le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio. 7.   Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, il luogo di origine reca la dicitura seguente: «olio di oliva (extra) vergine ottenuto in [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)]».
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