Art. 11
Indicazione della campagna di raccolta
In vigore dal 29 lug 2022
Indicazione della campagna di raccolta
1. Solo l’olio extra vergine di oliva e l’olio di oliva vergine di cui all’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono recare l’indicazione della campagna di raccolta.
2. La campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto del recipiente proviene da tale raccolta ed è indicata sull’etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell’, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest’ordine. Il mese corrisponde al mese dell’estrazione dell’olio dalle olive.
3. Gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta di cui al paragrafo 1 figuri sull’etichetta degli oli di oliva di cui a tale paragrafo, ottenuti dalla loro produzione nazionale, da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali.
4. La decisione di cui al paragrafo 3 non impedisce la commercializzazione fino all’esaurimento delle scorte degli oli di oliva etichettati prima della data di entrata in vigore di tale decisione.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 3 in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183.
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