Art. 1
Antimicrobici o gruppi di antimicrobici designati per essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo
In vigore dal 19 lug 2022
Antimicrobici o gruppi di antimicrobici designati per essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo
1. Gli antimicrobici e i gruppi di antimicrobici elencati nell’allegato non possono essere utilizzati nei medicinali veterinari o nei mangimi medicati.
2. È vietato l’uso negli animali di medicinali per uso umano contenenti uno o più antimicrobici o gruppi di antimicrobici elencati nell’allegato.
Storico versioni
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