Art. 2
In vigore dal 19 lug 2022
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 settembre 2022, fatta eccezione per:
a)
i punti 2 e 6 dell’allegato, che si applicano a decorrere dal 26 agosto 2023;
b)
i punti 4 e 5 dell’allegato per quanto riguarda l’aggiunta dei punti 26.410 e 26.415, del punto 26.420, lettere a) e b), e del punto 26.425 dell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640, che si applicano a decorrere dal 9 agosto 2023;
c)
il punto 5 dell’allegato per quanto riguarda l’aggiunta del punto 26.420, lettera c), e il punto 26.435, lettera a), dell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640, che si applicano a decorrere dal 9 agosto 2024;
d)
il punto 5 dell’allegato per quanto riguarda l’aggiunta del punto 26.435, lettera b), dell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640, che si applica a decorrere dal 9 agosto 2026.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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