Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 18 lug 2022
Disposizioni transitorie Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento si applicano ai prodotti che, al 23 luglio 2022, sono sotto controllo doganale nell'Unione, fatta salva la presentazione di una richiesta in tal senso alle autorità doganali competenti dell'Unione entro sei mesi da tale data.
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