Art. 3
Sospensione temporanea delle misure
In vigore dal 18 lug 2022
Sospensione temporanea delle misure
1. La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all', può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento sulla base del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all', lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, emette un parere motivato in cui indica se la pretesa dello Stato membro sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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