Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

In vigore dal 15 lug 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato: 1) all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall’autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini provocati dalla migrazione o dall’accoglienza dei rifugiati. Se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta alla crisi di COVID-19 è combinata con modifiche non collegate alla crisi, il presente comma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021. Se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina è combinata con modifiche non collegate a questo evento, il presente comma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2023;»; 2) all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all’articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo all’integrazione dei cittadini di paesi terzi, per i tipi di operazioni a sostegno dell’attenuazione dell’impatto della crisi di COVID-19 e delle azioni di ripresa, o per i tipi di operazioni a sostegno dell’attenuazione dell’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina la registrazione elettronica delle operazioni di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l’operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi obiettivi o aspetti specifici.»; 3) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 4) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 5) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
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