Art. 7

Modifica del regolamento (UE) n. 139/2014

In vigore dal 14 lug 2022
Modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 L’allegato III (Parte-ADR.OR) del regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato: 1) la seguente norma ADR.OR.D.005 A è inserita dopo la norma ADR.OR.D.005: «ADR.OR.D.005 A Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni Il gestore aeroportuale istituisce, attua e mantiene un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (*2) al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea. (*2)  Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248, del 26.9.2022, pag. 18)»;" 2) la norma ADR.OR.D.007 è sostituita dalla seguente: «ADR.OR.D.007 Gestione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche a) Nell’ambito del suo sistema di gestione, il gestore aeroportuale deve attuare e mantenere un sistema di gestione della qualità che comprenda: 1) le sue attività sui dati aeronautici; 2) le sue attività di fornitura di informazioni aeronautiche. b) Nell’ambito del suo sistema di gestione, il gestore aeroportuale deve istituire un sistema di gestione della sicurezza per garantire la sicurezza dei dati operativi che riceve, o produce, o impiega in altro modo, in maniera tale che l’accesso a tali dati operativi sia limitato a coloro che sono stati autorizzati. c) Il sistema di gestione della sicurezza deve definire i seguenti elementi: 1) le procedure relative alla valutazione e all’attenuazione dei rischi per la sicurezza dei dati, al monitoraggio e al miglioramento della sicurezza, al riesame della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti; 2) i mezzi per rilevare le violazioni della sicurezza e allertare il personale con opportuni avvisi di sicurezza; 3) i mezzi per controllare gli effetti delle violazioni della sicurezza e individuare le misure di ripristino della sicurezza e le procedure di attenuazione per evitare che tali eventi si ripetano. d) Il gestore aeroportuale deve garantire che il suo personale abbia ricevuto il nulla osta di sicurezza per quanto riguarda la sicurezza dei dati aeronautici. e) Gli aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni devono essere gestiti conformemente alla norma ADR.OR.D.005 A.»; 3) la seguente norma ADR.OR.F.045 A è inserita dopo la norma ADR.OR.F.045: «ADR.OR.F.045 A Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni L’impresa responsabile della fornitura di servizi di gestione del piazzale deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1645 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.».
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