Art. 5
Autorità competente
In vigore dal 14 lug 2022
Autorità competente
1. L’autorità responsabile della certificazione e del controllo della conformità al presente regolamento è:
a)
per quanto riguarda le imprese di cui all’, lettera a), l’autorità competente designata conformemente all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;
b)
per quanto riguarda le imprese di cui all’, lettera b), l’autorità competente designata conformemente all’allegato III (Parte-ADR.OR) del regolamento (UE) n. 139/2014.
2. Ai fini del presente regolamento gli Stati membri possono designare un’entità indipendente e autonoma per svolgere il ruolo e le responsabilità assegnati alle autorità competenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, sono stabilite misure di coordinamento tra tale entità e le autorità competenti di cui al paragrafo 1, al fine di garantire una supervisione efficace di tutti i requisiti che l’impresa deve soddisfare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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