Art. 1

Deroghe al regolamento delegato (UE) 2017/891 per l’anno 2022

In vigore dal 14 lug 2022
Deroghe al regolamento delegato (UE) 2017/891 per l’anno 2022 1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, se nel 2022 un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato il soddisfacimento di dette condizioni. 2.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, per il 2022 non si applica l’obbligo degli Stati membri di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione in modo da garantire un equilibrio tra le diverse misure. 3.   In deroga all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’aiuto finanziario dell’Unione per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, non è recuperato e rimborsato al FEAGA se i relativi obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possono essere realizzati nel 2022 a causa dell’interruzione di tali impegni nel corso del 2022 per motivi collegati all’invasione russa dell’Ucraina.
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