Art. 1

Deroghe temporanee all'articolo 33, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In vigore dal 14 lug 2022
Deroghe temporanee all'articolo 33, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nel settore degli ortofrutticoli di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2022. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione a favore dei fondi di esercizio nel 2022 non supera l'importo del contributo finanziario dell'Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2022 ed è limitato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.
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