Art. 2
Formato delle informazioni che le autorità competenti devono comunicare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) su richiesta
In vigore dal 14 lug 2022
Formato delle informazioni che le autorità competenti devono comunicare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) su richiesta
Ai fini dell’articolo 41, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni contenute nei campi seguenti di cui agli allegati I e II:
1.
periodo di riferimento: 1a e 1b e, se del caso, 19a e 19b;
2.
nome dell’impresa del paese terzo e della succursale: 2a e 2d e, se del caso, 20a e 20d;
3.
servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori prestati dalla succursale: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3 g e 3 h e, se del caso, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g e 21h;
4.
numero di clienti e controparti e numero di membri del personale della succursale: 4a, 4b, 4c e 4d e, se del caso, 22a, 22b e 22c;
5.
fatturato e valore aggregato degli attivi della succursale: 5a, 5b e 5c e, se del caso, 23a, 23b e 23c.
Storico versioni
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