Art. 1
Formato delle informazioni che le succursali di imprese di paesi terzi devono comunicare su base annua alle autorità competenti
In vigore dal 14 lug 2022
Formato delle informazioni che le succursali di imprese di paesi terzi devono comunicare su base annua alle autorità competenti
1. La succursale di un’impresa di un paese terzo autorizzata in conformità dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE utilizza il formato di cui all’allegato I per comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Tuttavia, se un’impresa di un paese terzo è soggetta a una decisione di equivalenza di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, la succursale di tale impresa di un paese terzo utilizza il formato di cui all’allegato II per i servizi e le attività oggetto di tale decisione di equivalenza.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate entro il 30 aprile di ogni anno e riguardano il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno civile precedente. Le informazioni fornite sono esatte al 31 dicembre dell’anno precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:1220:oj#art-1