Art. 2
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 13 lug 2022
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. Quando l’ESMA o un’autorità competente presenta una richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorità competente richiedente e l’ESMA utilizzano il formulario standard di cui all’allegato I del presente regolamento. La parte richiedente rivolge la richiesta al punto di contatto dell’autorità competente interpellata o all’ESMA, a seconda dei casi.
2. Quando presenta una richiesta di informazioni, l’autorità competente richiedente o l’ESMA specifica i dettagli delle informazioni pertinenti richieste e individua, se del caso, le questioni relative alla riservatezza delle informazioni richieste.
3. In caso di urgenza, l’autorità competente richiedente o l’ESMA può presentare la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l’autorità competente interpellata o l’ESMA convenga altrimenti.
Storico versioni
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