Art. 2

Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 13 lug 2022
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni 1.   Quando l’ESMA o un’autorità competente presenta una richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorità competente richiedente e l’ESMA utilizzano il formulario standard di cui all’allegato I del presente regolamento. La parte richiedente rivolge la richiesta al punto di contatto dell’autorità competente interpellata o all’ESMA, a seconda dei casi. 2.   Quando presenta una richiesta di informazioni, l’autorità competente richiedente o l’ESMA specifica i dettagli delle informazioni pertinenti richieste e individua, se del caso, le questioni relative alla riservatezza delle informazioni richieste. 3.   In caso di urgenza, l’autorità competente richiedente o l’ESMA può presentare la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l’autorità competente interpellata o l’ESMA convenga altrimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:2121:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo