Art. 6
Comunicazione con gli autori dei reclami
In vigore dal 13 lug 2022
Comunicazione con gli autori dei reclami
1. Nel trattare i reclami i fornitori di servizi di crowdfunding comunicano con gli autori dei reclami in un linguaggio semplice, chiaro e di facile comprensione.
2. Le comunicazioni del fornitore di servizi di crowdfunding a norma degli articoli da 3 a 5 indirizzate a un autore del reclamo sono effettuate nella lingua in cui quest’ultimo ha presentato il reclamo, a condizione che la lingua utilizzata dallo stesso sia una delle lingue di cui all’, paragrafo 4. La comunicazione è effettuata per iscritto tramite mezzi elettronici o, su richiesta dell’autore del reclamo, su supporto cartaceo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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