Art. 4
Indagine sui reclami
In vigore dal 13 lug 2022
Indagine sui reclami
1. Una volta ricevuto un reclamo ricevibile, i fornitori di servizi di crowdfunding valutano senza indebito ritardo se il reclamo è chiaro e completo. In particolare, valutano se il reclamo contiene tutte le informazioni e le prove pertinenti. Qualora concluda che un reclamo è poco chiaro o incompleto, il fornitore di servizi di crowdfunding chiede tempestivamente qualsiasi informazione o prova supplementare necessaria per il corretto trattamento del reclamo.
2. I fornitori di servizi di crowdfunding si adoperano per raccogliere ed esaminare tutte le informazioni e le prove pertinenti relative a un reclamo.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding tengono l’autore del reclamo debitamente informato in merito a eventuali misure ulteriori adottate per trattare il reclamo e rispondono senza indebito ritardo alle richieste di informazioni ragionevoli presentate dall’autore del reclamo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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