Art. 5

Comunicazione delle modifiche

In vigore dal 13 lug 2022
Comunicazione delle modifiche 1.   Il candidato fornitore di servizi di crowdfunding comunica all’autorità competente, senza indebito ritardo, qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione. Il candidato fornitore di servizi di crowdfunding trasmette le informazioni aggiornate utilizzando il formulario standard di cui all’allegato. 2.   Qualora il candidato fornitore di servizi di crowdfunding trasmetta informazioni aggiornate, il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 decorre dalla data in cui l’autorità competente riceve le informazioni aggiornate.
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