Art. 4

Sospensione del termine in caso di informazioni mancanti

In vigore dal 13 lug 2022
Sospensione del termine in caso di informazioni mancanti Qualora l’autorità competente chieda al candidato fornitore di servizi di crowdfunding di trasmettere le informazioni mancanti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il termine per la valutazione della completezza della domanda in conformità di detto articolo è sospeso a decorrere dalla data della richiesta di tali informazioni sino alla data del loro ricevimento.
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