Art. 1
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014
In vigore dal 13 lug 2022
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014
1. L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto utilizzando il formato di cui al modello 1, che figura nell’allegato I del presente regolamento.
2. I dati personali delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione è redatta utilizzando il formato di cui al modello 2 che figura nell’allegato I del presente regolamento. Qualora venga redatta la sezione degli accessi permanenti dell’elenco, i dati personali dei titolari di tale accesso permanente non sono ripresi nelle sezioni specifiche dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1.
3. L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate è conservato in formato elettronico. Ciò garantisce in ogni momento che:
a)
l’accesso all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia limitato a persone chiaramente identificate che necessitano di tale accesso in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano;
b)
le informazioni incluse siano esatte;
c)
le versioni precedenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano accessibili.
4. L’autorità competente specifica sul proprio sito web il mezzo elettronico attraverso il quale l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere trasmesso all’autorità competente. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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