Art. 5
Definizione di aree delimitate
In vigore dal 11 lug 2022
Definizione di aree delimitate
1. Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata, le autorità competenti definiscono senza indugio un’area delimitata in conformità al paragrafo 2. Esse determinano il patotipo utilizzando i metodi di cui all’allegato I, punto 5.
2. L’area delimitata è composta da:
a)
una zona infestata, che comprende almeno il sito di produzione designato quale infestato; e
b)
una zona cuscinetto che circonda la zona infestata.
La delimitazione della zona cuscinetto di cui al primo comma, lettera b), si basa su solidi principi scientifici, sulla biologia dell’organismo nocivo specificato, sul livello di infestazione, sulla distribuzione e la frequenza di coltivazione delle piante specificate nell’area interessata, sulle condizioni ambientali e geografiche, nonché sul rischio specifico di diffusione delle spore a riposo.
3. Le autorità competenti svolgono indagini adeguate per identificare l’origine dell’infezione. Esse rintracciano le piante specificate associate al caso di infezione in questione, comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della definizione dell’area delimitata.
4. All’interno dell’area delimitata, le autorità competenti sensibilizzano gli operatori professionali in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per eradicarlo e prevenirne la diffusione al di fuori di tale area. Esse garantiscono che gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione dell’area delimitata, della zona infestata e della zona cuscinetto, nonché delle disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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