Art. 4
Designazione dei siti di produzione infestati e delle piante specificate infette
In vigore dal 11 lug 2022
Designazione dei siti di produzione infestati e delle piante specificate infette
1.
Le autorità competenti designano un sito di produzione quale infestato dall’organismo nocivo specificato se la presenza dell’organismo nocivo specificato in tale sito è stata ufficialmente confermata dalle prove di cui all’, paragrafo 2.
2.
Le piante specificate coltivate in un sito di produzione designato quale infestato dall’organismo nocivo specificato o che sono state a contatto con il terreno nel quale è stato rilevato l’organismo nocivo specificato sono ufficialmente designate quali infette.
Storico versioni
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