Art. 3
Indagini e prove di laboratorio relative all’organismo nocivo specificato
In vigore dal 11 lug 2022
Indagini e prove di laboratorio relative all’organismo nocivo specificato
1. Le autorità competenti svolgono indagini annuali, basate sul rischio, per accertare la presenza dell’organismo nocivo specificato, almeno mediante ispezione visiva dei tuberi nei siti di produzione in cui le piante specificate sono coltivate o immagazzinate.
2. In caso di sospetta infezione delle piante specificate da parte dell’organismo nocivo specificato, sono prelevati campioni che sono sottoposti a prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, utilizzando i metodi di cui all’allegato I.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l’anno precedente. Essi comunicano tali risultati conformemente al modello di cui all’allegato II.
Storico versioni
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