Art. 6
Misure di eradicazione dell’organismo nocivo specificato
In vigore dal 11 lug 2022
Misure di eradicazione dell’organismo nocivo specificato
1. Le piante specificate designate quali infette dall’organismo nocivo specificato a norma dell’, paragrafo 5, lettera a), non sono piantate. L’autorità competente garantisce che le piante specificate infette siano distrutte o altrimenti smaltite, conformemente all’allegato V, punto 1, purché sia accertato che non vi è alcun rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo specificato.
Se le piante specificate sono state piantate prima di essere designate quali infette, il materiale piantato è immediatamente distrutto o smaltito conformemente all’allegato V, punto 1. Il sito o i siti di produzione in cui le piante specificate infette sono state piantate sono designati quali infetti.
2. Le piante specificate designate quali probabilmente infette a norma dell’, paragrafo 5, lettera b), non sono piantate e, fatto salvo l’esito delle prove di cui all’ per le scorte in relazione clonale, sono, sotto controllo ufficiale, utilizzate o smaltite in modo appropriato come specificato nell’allegato V, punto 2, in modo che sia accertato che non vi è alcun rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo specificato.
Se le piante specificate sono state piantate prima di essere designate quali probabilmente infette, il materiale piantato è immediatamente distrutto o utilizzato o smaltito in modo appropriato come specificato nell’allegato V, punto 2. Il sito o i siti di produzione in cui le piante specificate probabilmente infette sono state piantate sono designati quali probabilmente infetti.
3. Le macchine, i veicoli, i contenitori, i magazzini o le loro unità e tutti gli altri oggetti, compreso il materiale da imballaggio, designati quali infetti o probabilmente infetti a norma dell’, paragrafo 5 sono distrutti o puliti e disinfettati secondo i metodi di cui all’allegato V, punto 3.
4. Oltre alle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le misure di cui all’allegato V, punto 4, sono applicate nelle aree delimitate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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