Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 lug 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «organismo nocivo specificato»: Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018; 2) «piante specificate»: piante di Solanum tuberosum L., escluse le sementi; 3) «piante specificate spontanee»: piante specificate presenti nei luoghi di produzione senza essere state piantate; 4) «tuberi destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione»: tuberi prodotti in un determinato luogo di produzione, destinati a rimanere permanentemente in tale luogo e non destinati ad essere certificati; 5) «area altamente infetta»: un’area nell’Unione in cui, considerando il numero di focolai individuati nel corso di indagini annuali per un periodo ininterrotto di oltre dieci anni, è stato dimostrato che l’organismo nocivo specificato è presente in più luoghi e in cui non si può escludere che tale organismo nocivo sia presente anche in siti di produzione che non sono sottoposti a controllo ufficiale.
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