Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 lug 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«organismo nocivo specificato»: Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018;
2)
«piante specificate»: piante di Solanum tuberosum L., escluse le sementi;
3)
«piante specificate spontanee»: piante specificate presenti nei luoghi di produzione senza essere state piantate;
4)
«tuberi destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione»: tuberi prodotti in un determinato luogo di produzione, destinati a rimanere permanentemente in tale luogo e non destinati ad essere certificati;
5)
«area altamente infetta»: un’area nell’Unione in cui, considerando il numero di focolai individuati nel corso di indagini annuali per un periodo ininterrotto di oltre dieci anni, è stato dimostrato che l’organismo nocivo specificato è presente in più luoghi e in cui non si può escludere che tale organismo nocivo sia presente anche in siti di produzione che non sono sottoposti a controllo ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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