Art. 6

Misure di eradicazione dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 11 lug 2022
Misure di eradicazione dell’organismo nocivo specificato 1.   Le piante specificate designate quali infette dall’organismo nocivo specificato a norma dell’, paragrafo 2, lettera d), punto i), non sono piantate. L’autorità competente garantisce che le piante specificate infette siano distrutte o altrimenti smaltite, conformemente all’allegato V, punto 1, purché sia accertato che non vi è alcun rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo specificato. Se le piante specificate sono state piantate prima di essere designate quali infette, il materiale piantato è immediatamente distrutto o altrimenti smaltito conformemente all’allegato V, punto 1. Il sito o i siti di produzione in cui le piante specificate infette sono state piantate sono designati quali infetti. È definita un’area delimitata in conformità dell’, paragrafo 2, lettera b). 2.   Le piante specificate designate quali probabilmente infette a norma dell’, paragrafo 2, lettera d), punto ii), e le piante specificate per le quali è stato individuato un rischio a norma dell’, paragrafo 4, non sono piantate e, sotto il controllo delle loro autorità competenti, sono utilizzate o smaltite in modo appropriato, come specificato nell’allegato V, punto 2, purché sia accertato che non vi è alcun rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo specificato. Se le piante specificate sono state piantate prima di essere designate quali probabilmente infette, il materiale piantato è immediatamente distrutto o si applicano le misure di cui all’allegato VI, punto 2. Il sito o i siti di produzione in cui sono state piantate le piante specificate probabilmente infette sono designati quali probabilmente infetti. È definita un’area delimitata in conformità dell’, paragrafo 2, lettera b). 3.   Le macchine, i veicoli, i contenitori, i magazzini o le loro unità e tutti gli altri oggetti, compreso il materiale da imballaggio, designati quali infetti a norma dell’, paragrafo 2, lettera d), punto i), o probabilmente infetti a norma dell’, paragrafo 2, lettera d), punto ii), e dell’, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), sono distrutti o puliti e disinfettati secondo i metodi di cui all’allegato V, punto 3. 4.   Oltre alle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le misure di cui all’allegato V, punto 4, sono applicate nelle aree delimitate.
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