Art. 5

Misure in caso di conferma della presenza dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 11 lug 2022
Misure in caso di conferma della presenza dell’organismo nocivo specificato 1.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata conformemente all’allegato I, punto 1.2, si applicano i paragrafi da 2 a 6. 2.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata sulle piante specificate, l’autorità competente adotta senza indugio tutte le seguenti misure: a) avvia un’indagine per determinare l’entità dell’infezione e la sua fonte o fonti primarie, in conformità dell’allegato III, ed esegue ulteriori prove a norma dell’, paragrafo 1, almeno su tutte le scorte di tuberi da impianto aventi una relazione clonale; b) definisce un’area delimitata, che consiste almeno in una zona infestata contenente tutti i seguenti elementi: i) le piante specificate, le partite e/o i lotti, i veicoli, i contenitori, i magazzini o le loro unità da cui è stato prelevato un campione di piante specificate infette, qualsiasi altro oggetto, compreso il materiale da imballaggio, e i macchinari utilizzati per la produzione, il trasporto o l’immagazzinamento di tali piante specificate e, se del caso, il luogo o i luoghi di produzione o il sito o i siti di produzione in cui tali piante specificate sono state coltivate o raccolte; ii) tutti i tipi di elementi elencati al punto i) che sono stati considerati probabilmente infetti dall’organismo nocivo specificato a seguito di un contatto precedente o successivo alla raccolta o mediante fasi simultanee di produzione, irrigazione o irrorazione con le piante specificate infette e tenendo conto degli elementi elencati nell’allegato IV, punto 1; c) definisce, se necessario per affrontare il rischio fitosanitario, una zona cuscinetto intorno alla zona infestata tenendo conto degli elementi di una possibile diffusione dell’organismo nocivo specificato di cui all’allegato IV, punto 2; d) designa: i) gli elementi di cui alla lettera b), punto i), quali infetti; ii) gli elementi di cui alla lettera b), punto ii), quali probabilmente infetti. 3.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata su colture di piante ospiti di solanacee diverse dalle piante specificate e se la produzione delle piante specificate è identificata quale produzione a rischio, l’autorità competente adotta le seguenti misure: a) avvia un’indagine per determinare l’entità dell’infezione e la sua fonte o fonti primarie, in conformità dell’allegato III, ed esegue ulteriori prove a norma dell’, paragrafo 1, almeno su tutte le scorte di tuberi da impianto aventi una relazione clonale; e b) definisce un’area delimitata, che consiste in una zona infestata. La zona infestata contiene i seguenti elementi: a) le piante ospiti da cui è stato prelevato il campione infetto; b) le piante ospiti che possono essere infette dall’organismo nocivo specificato e designate quali probabilmente infette, a seguito di un contatto precedente o successivo alla raccolta o mediante fasi simultanee di produzione, irrigazione o irrorazione con le piante ospiti infette. L’autorità competente designa: a) le piante ospiti di cui al secondo comma, lettera a), quali infette; b) le piante ospiti di cui al secondo comma, lettera b), quali probabilmente infette. 4.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata nelle acque superficiali, negli scarichi di reflui derivanti dagli impianti di trasformazione industriale o di imballaggio in cui sono manipolate piante specificate, o sulle piante ospiti di solanacee selvatiche associate, e se la produzione delle piante specificate è individuata quale produzione a rischio a causa dell’irrigazione, dell’irrorazione o dell’inondazione con acque superficiali, l’autorità competente adotta le seguenti misure: a) svolge un’indagine conformemente all’allegato III, compresa un’indagine in periodi opportuni su campioni di acque superficiali e di rifiuti liquidi e su piante ospiti di solanacee selvatiche, se presenti, al fine di determinare l’entità dell’infezione; e b) definisce un’area delimitata comprendente una zona infestata tenendo conto degli elementi di una possibile diffusione dell’organismo nocivo specificato di cui all’allegato IV, punto 2. La zona infestata contiene i seguenti elementi: a) le acque superficiali da cui sono stati prelevati uno o più campioni infetti; b) le acque superficiali che possono essere infette, tenendo conto degli elementi di cui all’allegato IV, punto 1. L’autorità competente designa: a) le acque superficiali di cui al secondo comma, lettera a), quali infette; b) le acque superficiali di cui al secondo comma, lettera b), quali probabilmente infette. 5.   Qualora uno Stato membro abbia presentato una notifica di focolaio su Europhyt, gli Stati membri limitrofi cui si fa riferimento nella notifica determinano l’entità della probabile infezione e definiscono un’area delimitata conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4. In caso di focolaio nelle acque superficiali, non è richiesta una notifica per le acque superficiali infette contenute in aree già delimitate. 6.   Le autorità competenti garantiscono che tutti i seguenti elementi siano conservati in modo adeguato: a) il materiale di cui all’, paragrafo 3, almeno fino al completamento di tutte le prove; b) il materiale relativo alla seconda prova di individuazione e alle prove di identificazione, se del caso, fino al completamento di tutte le prove; c) se del caso, la coltura pura dell’organismo nocivo specificato, per almeno un mese dopo la procedura di notifica di cui al paragrafo 5.
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