Art. 4

Misure in caso di sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 11 lug 2022
Misure in caso di sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato 1.   L’autorità competente garantisce che i campioni prelevati ai fini delle indagini siano sottoposti alle prove di individuazione di cui all’allegato I, punto 2.1. 2.   In attesa dei risultati delle prove di individuazione, l’autorità competente: a) vieta lo spostamento delle piante specificate da tutte le colture, i lotti o le partite da cui sono stati prelevati i campioni, ad eccezione delle piante specificate sotto il suo controllo per le quali è stato accertato che non vi è alcun rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo specificato; b) rintraccia l’origine della sospetta presenza; c) effettua il controllo ufficiale degli spostamenti delle piante specificate, diverse da quelle di cui alla lettera a), prodotte nel luogo di produzione dal quale sono stati prelevati i campioni di cui alla lettera a); d) vieta l’uso di acque superficiali sulle piante specificate e su altre piante ospiti di solanacee coltivate fino alla conferma o all’esclusione della presenza dell’organismo nocivo specificato nelle acque superficiali, tranne nei casi in cui consente l’uso di acque superficiali su pomodori e altre piante ospiti di solanacee coltivate in serre, a condizione che l’acqua sia disinfettata con metodi appropriati autorizzati dall’autorità competente. 3.   In attesa dei risultati delle prove di individuazione, l’autorità competente garantisce che tutti i seguenti elementi siano conservati in modo adeguato: a) tutti i rimanenti tuberi sottoposti a campionamento e, ove possibile, tutte le rimanenti piante sottoposte a campionamento; b) rimanenti estratti di piante specificate, estratti di DNA e altro materiale preparato per la prova; c) la coltura pura, se del caso; d) tutta la documentazione pertinente. 4.   Se la sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata conformemente all’allegato I, punto 1.1, l’autorità competente provvede affinché le prove di cui all’allegato I siano effettuate sui campioni prelevati ai fini delle indagini volte a confermare o escludere la presenza dell’organismo nocivo specificato.
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