Art. 12

Nuovo campionamento e prove ufficiali in vista della revoca delle misure in un sito di produzione infestato

In vigore dal 11 lug 2022
Nuovo campionamento e prove ufficiali in vista della revoca delle misure in un sito di produzione infestato 1.   Le autorità competenti possono effettuare un nuovo campionamento di un sito di produzione infestato designato a norma dell’, paragrafo 1, e prove secondo uno dei seguenti metodi: a) nuovo campionamento ufficiale del sito di produzione e prove, effettuati secondo uno dei metodi specificati nell’allegato III, dopo un periodo minimo di sei anni a decorrere dalla conferma della presenza dell’organismo nocivo specificato o dalla coltivazione dell’ultima coltura di patate; oppure b) nuovo campionamento ufficiale del sito di produzione e prove, effettuati secondo uno dei metodi specificati nell’allegato III, dopo un’inondazione, nel rispetto delle seguenti condizioni: i) l’inondazione è effettuata per un periodo ininterrotto di 12 settimane con una temperatura del suolo di almeno 16 °C, a una profondità di 15 cm e con uno strato d’acqua di almeno 5 cm dal suolo; ii) è escluso il deflusso dall’area inondata dovuto all’elevazione del terreno; iii) non è consentita l’inondazione nei siti di produzione sottoposti a controllo ufficiale a causa della presenza di Synchytrium endobioticum; iv) se l’inondazione è effettuata in campo aperto o se si utilizzano acque superficiali provenienti da una fonte per la quale non può essere esclusa la contaminazione con Ralstonia solanacearum, nel sito di produzione trattato non sono piantate piante di Solanum tuberosum o Solanum lycopersicum almeno durante il periodo vegetativo successivo all’inondazione. Il periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere ridotto a un minimo di tre anni se sono state attuate misure di controllo efficaci e approvate ufficialmente. 2.   Se la presenza degli organismi nocivi specificati non è confermata a seguito del nuovo campionamento e delle prove ufficiali di cui al paragrafo 1, le autorità competenti aggiornano il registro ufficiale di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 1, e revocano immediatamente le eventuali restrizioni imposte al rispettivo sito di produzione.
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