Art. 1

In vigore dal 8 lug 2022
L’allegato V, premessa, punto 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 è sostituito dal seguente: «2. Tutti i prodotti finiti contenenti sostanze che figurano nel presente allegato e che rilasciano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull’etichetta la dicitura: «Rilascia formaldeide», qualora la concentrazione totale di formaldeide rilasciata nel prodotto finito superi lo 0,001 % (10 ppm), indipendentemente dal fatto che il prodotto finito contenga una o più sostanze che rilasciano formaldeide. Tuttavia tutti i prodotti finiti contenenti le sostanze di cui al primo comma che sono conformi al regolamento (CE) n. 1223/2009 come applicabile il 30 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2024 e messi a disposizione sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2026.».
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