Art. 7

Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo

In vigore dal 5 lug 2022
Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo 1.   Lo speditore che intende cambiare la destinazione in conformità all’articolo 36, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 presenta la bozza di messaggio di cambiamento di destinazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza del messaggio di cambiamento di destinazione di cui al paragrafo 1. Se i dati della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione: a) aggiungono nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore; b) aggiornano il documento amministrativo elettronico semplificato iniziale sulla base delle informazioni contenute nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione; c) inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico semplificato iniziale. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione al destinatario. 3.   Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.
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