Art. 5
Messaggi relativi al frazionamento della circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa
In vigore dal 5 lug 2022
Messaggi relativi al frazionamento della circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa
1. Lo speditore che intende frazionare la circolazione di prodotti energetici a norma dell’articolo 23 della direttiva (UE) 2020/262 presenta una bozza del messaggio di operazione di frazionamento di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/1636 per ciascuna destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nelle bozze di messaggio di operazione di frazionamento.
Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:
a)
generano per ciascuna destinazione un nuovo documento amministrativo elettronico, che sostituisce il documento amministrativo elettronico iniziale;
b)
generano una notifica di frazionamento per il documento amministrativo elettronico iniziale;
c)
inviano la notifica di frazionamento allo speditore e alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.
L’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 si applicano a ciascun nuovo documento amministrativo elettronico di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera a).
3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale inoltrano la notifica di frazionamento al destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.
4. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:1637:oj#art-5