Art. 4

Messaggi relativi a un cambiamento di destinazione o di destinatario durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa

In vigore dal 5 lug 2022
Messaggi relativi a un cambiamento di destinazione o di destinatario durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa 1.   Quando uno speditore desidera modificare la destinazione o il destinatario in conformità all’articolo 20, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/262, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/1636. Se i dati della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione: a) aggiungono nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore; b) aggiornano il documento amministrativo elettronico iniziale sulla base delle informazioni contenute nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione. 2.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b, del presente articolo prevede un cambiamento di Stato membro di destinazione o di destinatario, l’articolo 20, paragrafo 4, o l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262 si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato. 3.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento di Stato membro di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano a loro volta il messaggio di cambiamento di destinazione al destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale. 4.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento di destinatario all’interno dello stesso Stato membro di destinazione che figura nel documento amministrativo elettronico iniziale, le autorità competenti di tale Stato membro informano del cambiamento il destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale. 5.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento del luogo di consegna indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/1636 senza comportare un cambiamento di Stato membro di destinazione né di destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale. Al ricevimento del messaggio di cambiamento di destinazione, le autorità dello Stato membro di destinazione lo inoltrano al destinatario. 6.   Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.
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