Art. 4
Bozza di documento amministrativo elettronico semplificato e documento amministrativo elettronico semplificato
In vigore dal 5 lug 2022
Bozza di documento amministrativo elettronico semplificato e documento amministrativo elettronico semplificato
La bozza di documento amministrativo elettronico semplificato presentata a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 e il documento amministrativo elettronico semplificato a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nelle pertinenti disposizioni dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
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