Art. 1
Soglia per la perdita dovuta alla natura dei prodotti del tabacco lavorato
In vigore dal 5 lug 2022
Soglia per la perdita dovuta alla natura dei prodotti del tabacco lavorato
La soglia comune di perdita parziale di cui all’, paragrafo 7, e all’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 per il tabacco lavorato, che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (7), è dello 0 %.
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