Art. 9
Trasferimento di proprietà
In vigore dal 29 giu 2022
Trasferimento di proprietà
1. Se un operatore è soggetto a un periodo di inammissibilità a norma degli , e 6, il periodo di inammissibilità risultante da infrazioni gravi commesse prima del cambio di proprietà non può essere trasferito al nuovo operatore in caso di vendita o trasferimento di proprietà del peschereccio.
2. In deroga al paragrafo 1, se conformemente al sistema di punti istituito dall’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono assegnati punti di infrazione per infrazioni gravi commesse ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1224/2009 prima del cambio di proprietà del peschereccio, tali infrazioni e relativi punti di infrazione sono presi in considerazione ai fini dello scatto dell’inammissibilità e del calcolo della durata del periodo di inammissibilità del nuovo operatore a norma dell’ e dell’, paragrafo 2, solo se tale nuovo operatore, dopo il cambio di proprietà, commette un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
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