Art. 7
Accertamento della soglia che fa scattare l’inammissibilità e determinazione della durata dell’inammissibilità
In vigore dal 29 giu 2022
Accertamento della soglia che fa scattare l’inammissibilità e determinazione della durata dell’inammissibilità
1. Se un operatore ha commesso una delle azioni di cui agli , o ne è dichiarato responsabile, lo Stato membro interessato accerta se è raggiunta la soglia di inammissibilità. Esso provvede a tal fine conformemente alla colonna (a) dell’allegato I, II, III o IV del presente regolamento.
2. Se lo Stato membro interessato ha accertato, conformemente al paragrafo 1, che la soglia di inammissibilità è raggiunta, stabilisce la durata corrispondente dell’inammissibilità in applicazione:
a)
della colonna (b) dell’allegato I, II, III o IV del presente regolamento; e
b)
se, del caso, delle colonne (c) e (d) dell’allegato I o III del presente regolamento.
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