Art. 3.tit_1

Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, o ne sono dichiarati responsabili

In vigore dal 29 giu 2022
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Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, o ne sono dichiarati responsabili (Art. 3.tit_1 Regolamento (UE) 2022/2181) — Testo vigente | Portale Normativo