Art. 2
Definizione
In vigore dal 29 giu 2022
Definizione
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Si applica inoltre la definizione seguente:
«punti di infrazione»: i punti assegnati a un operatore per un peschereccio dell’Unione nel sistema di punti per infrazioni gravi di cui all’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
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