Art. 10

Ritiro permanente della licenza di pesca

In vigore dal 29 giu 2022
Ritiro permanente della licenza di pesca Le domande di sostegno presentate da un operatore la cui licenza di pesca sia stata revocata a titolo definitivo per uno qualsiasi dei pescherecci che possiede o controlla sono inammissibili a decorrere dalla data del ritiro della licenza di pesca fino alla fine del periodo di ammissibilità delle spese a un contributo del FEAMPA di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se detta licenza di pesca è stata revocata: a) a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell’articolo 129, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (8); o, se del caso, b) in conseguenza delle sanzioni per infrazioni gravi imposte dagli Stati membri in conformità dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
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