Art. 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2009

In vigore dal 29 giu 2022
Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2009 Il regolamento (CE) n. 715/2009 è così modificato: 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore del sistema di stoccaggio, compreso qualsiasi gestore del sistema di stoccaggio controllato da un gestore del sistema di trasporto, sia certificato conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo, o dall'autorità di regolamentazione nazionale o da un'altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) (in entrambi i casi “autorità di certificazione”). Il presente articolo si applica anche ai gestori di sistemi di stoccaggio controllati da gestori di sistemi di trasporto che sono già stati certificati in base alle norme sulla separazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE. 2.   L'autorità di certificazione emette un progetto di decisione sulla certificazione in relazione ai gestori dei sistemi di stoccaggio che gestiscono impianti di stoccaggio sotterraneo del gas la cui capacità sia superiore a 3,5 TWh quando, indipendentemente dal numero di gestori dei sistemi di stoccaggio, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio totali, era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30 % della loro capacità massima entro il 1° febbraio 2023 o entro 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 9. Per quanto concerne i gestori dei sistemi di stoccaggio di cui al primo comma, l'autorità di certificazione si adopera al massimo per adottare un progetto di decisione sulla certificazione entro il 1° novembre 2022. Per quanto riguarda tutti gli altri gestori di sistemi di stoccaggio, l'autorità di certificazione adotta un progetto di decisione sulla certificazione entro il 2 gennaio 2024 o entro 18 mesi dalla data di ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 8 o 9. 3.   Nel valutare il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, l'autorità di certificazione tiene conto di eventuali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas a livello nazionale, regionale o dell’Unione, nonché dell'attenuazione di tali rischi, derivanti, tra l'altro: a) dalla proprietà, dalla fornitura o da altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore del sistema di stoccaggio di riempire l'impianto di stoccaggio sotterraneo del gas; b) dai diritti e dagli obblighi dell'Unione in relazione a un paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta questioni di sicurezza dell'approvvigionamento energetico; c) dai diritti e dagli obblighi degli Stati membri interessati nei confronti di uno o più paesi terzi derivanti da accordi conclusi dagli Stati membri interessati con uno o più paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano conformi al diritto dell'Unione; oppure d) da altri eventuali fatti e circostanze specifici del caso. 4.   Se l'autorità di certificazione giunge alla conclusione che una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di un qualsiasi Stato membro, l'autorità di certificazione rifiuta la certificazione. In alternativa l'autorità di certificazione può scegliere di rilasciare una decisione di certificazione soggetta a condizioni che garantiscano una sufficiente attenuazione dei rischi che potrebbero incidere negativamente sul riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, a condizione che la praticabilità delle condizioni possa essere pienamente garantita da un'attuazione e un monitoraggio efficaci. Tali condizioni possono comprendere, in particolare, l'obbligo per il proprietario o il gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio. 5.   Qualora l'autorità di certificazione giunga alla conclusione che i rischi per l'approvvigionamento di gas non possono essere eliminati dalle condizioni di cui al paragrafo 4, anche imponendo al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio, e pertanto rifiuti la certificazione, essa: a) impone al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio o a qualsiasi persona che ritiene possa compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro di cedere la partecipazione o i diritti che detengono sulla proprietà del sistema di stoccaggio o sulla proprietà del gestore del sistema di stoccaggio, e di fissare un termine per tale cessione; b) dispone, se del caso, misure provvisorie per garantire che tale persona non possa esercitare alcun controllo o diritto sul proprietario o sul gestore del sistema di stoccaggio fino alla cessione della partecipazione o dei diritti; e c) dispone le opportune misure compensative in conformità del diritto nazionale. 6.   L'autorità di certificazione notifica senza ritardo il proprio progetto di decisione sulla certificazione alla Commissione, unitamente a tutte le opportune informazioni in merito. La Commissione esprime un parere sul progetto di decisione sulla certificazione all'autorità di certificazione entro 25 giorni lavorativi da detta notificazione. L'autorità di certificazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. 7.   L'autorità di certificazione adotta la propria decisione sulla certificazione entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione. 8.   Prima dell'entrata in funzione di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas di nuova costruzione, il gestore del sistema di stoccaggio è certificato conformemente ai paragrafi da 1 a 7. Il gestore del sistema di stoccaggio notifica all'autorità di certificazione l'intenzione di mettere in funzione l'impianto di stoccaggio. 9.   I gestori dei sistemi di stoccaggio notificano all'autorità di certificazione pertinente qualsiasi operazione pianificata che richieda un riesame della loro conformità alle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4. 10.   Le autorità di certificazione monitorano costantemente i gestori dei sistemi di stoccaggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4. Esse avviano una procedura di certificazione per riesaminare la conformità in una qualsiasi delle circostanze seguenti: a) quando ricevono notifica dal gestore del sistema di stoccaggio a norma del paragrafo 8 o 9; b) di propria iniziativa, se sono a conoscenza del fatto che una modifica prevista dei diritti o dell'influenza su un gestore del sistema di stoccaggio potrebbe comportare la non conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3; c) su richiesta motivata della Commissione. 11.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la continuità operativa degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sui loro rispettivi territori. Tali impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono cessare l'operatività solo nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti tecnici e di sicurezza o qualora l'autorità di certificazione, dopo aver condotto una valutazione e aver conto di un parere del REGST per il gas, giunga alla conclusione che tale cessazione non minerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione o a livello nazionale. Se la cessazione delle operazioni non è consentita, sono eventualmente adottate adeguate misure compensative. 12.   La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del presente articolo. 13.   Il presente articolo non si applica alle parti degli impianti di GNL che sono utilizzate per lo stoccaggio. (*5)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).»." 2) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   L'autorità di regolamentazione nazionale può applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità applicate ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e di GNL, salvo se e nella misura in cui un tale impianto connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione. Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2025.».
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