Art. 1
In vigore dal 27 giu 2022
1. Negli Stati membri che hanno riconosciuto l’indisponibilità di mangimi proteici biologici in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 come circostanze calamitose ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2146, le autorità competenti possono estendere le deroghe di cui ai punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), dell’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, alle categorie di suini e pollame più anziane di quelle indicate nei suddetti punti, a condizione che tali deroghe si applichino:
a)
per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per oltre 12 mesi;
b)
a tutti gli operatori interessati che allevano suini o pollame biologici.
2. L’applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità dei certificati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo in cui si applicano le deroghe, a condizione che gli operatori interessati soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse tali deroghe.
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