Art. 8
Informazioni su azionisti o soci con partecipazione qualificata nell’ente creditizio richiedente
In vigore dal 17 giu 2022
Informazioni su azionisti o soci con partecipazione qualificata nell’ente creditizio richiedente
1. La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene le informazioni di cui all’allegato II, punto 1, su tutte le persone fisiche e giuridiche o altre entità che detengono o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, deterranno una partecipazione qualificata nell’ente creditizio e informazioni sulle loro partecipazioni.
2. Se la persona di cui al paragrafo 1 è una persona fisica, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui all’allegato II, punto 2.
3. Se la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica o un’entità che non è una persona giuridica e che detiene o deterrà la partecipazione qualificata a suo nome, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene, oltre alle le informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui all’allegato II, punto 3.
4. Ove un trust sia già esistente o sia costituito a seguito della sottoscrizione del capitale sociale dell’ente creditizio richiedente da parte di una persona, la domanda di autorizzazione come ente creditizio comprende, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui all’allegato II, punto 4.
5. Se una persona detiene o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, deterrà una partecipazione qualificata in tale ente creditizio ed è socio di un’entità che non è una persona giuridica, per cui la partecipazione qualificata nell’ente creditizio sarà considerata un’attività di detta entità, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene le informazioni seguenti:
a)
l’identità di tutti i soci di tale entità, unitamente alle informazioni di cui all’allegato II, punto 2, nel caso in cui detti soci siano persone fisiche, o alle informazioni di cui all’allegato II, punto 3, nel caso in cui essi siano persone giuridiche;
b)
una sintesi delle condizioni dell’accordo o degli accordi che disciplinano l’entità.
Storico versioni
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