Art. 7
Informazioni sull’effettivo orientamento dell’ente creditizio richiedente
In vigore dal 17 giu 2022
Informazioni sull’effettivo orientamento dell’ente creditizio richiedente
1. La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene le informazioni di cui all’allegato I in relazione a ciascuno dei membri candidati o effettivi dell’organo di gestione dell’ente creditizio richiedente.
2. Qualora l’autorità competente stabilisca che l’ente creditizio richiedente è un ente significativo per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene, per i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario non facenti parte dell’organo di gestione, le informazioni elencate nell’allegato I, ad eccezione di quelle di cui al punto 1, lettere f) e g), e ai punti 2, 4 e 5 di tale allegato.
3. La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene la descrizione delle competenze, nonché delle funzioni, dei compiti e delle deleghe individuali dei membri candidati o effettivi dell’organo di gestione dell’ente creditizio richiedente e, nel caso degli enti creditizi richiedenti di cui al paragrafo 2, dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario non facenti parte dell’organo di gestione.
4. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni seguenti:
a)
«direttore finanziario»: la persona cui è attribuita la responsabilità complessiva della gestione delle risorse finanziarie, della pianificazione finanziaria e della rendicontazione finanziaria;
b)
«funzione di controllo»: funzione indipendente dall’unità operativa che controlla, responsabile di fornire una valutazione obiettiva dei rischi dell’ente creditizio, di esaminarli o di riferire in merito, e che comprende la funzione di gestione dei rischi, la funzione di controllo della conformità e la funzione di audit interno;
c)
«responsabili delle funzioni di controllo interno»: le persone di più alto livello gerarchico incaricate di gestire di fatto l’operatività giornaliera delle funzioni indipendenti di gestione del rischio, controllo della conformità e audit.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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