Art. 6

Informazioni sul capitale al momento dell’autorizzazione dell’ente creditizio richiedente

In vigore dal 17 giu 2022
Informazioni sul capitale al momento dell’autorizzazione dell’ente creditizio richiedente 1.   La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene elementi comprovanti il capitale emesso, il capitale versato e il capitale non ancora versato dell’ente creditizio richiedente e l’indicazione dei tipi e degli importi dei fondi propri corrispondenti al capitale iniziale. 2.   Qualora il capitale iniziale non sia stato interamente versato al momento della presentazione della domanda di autorizzazione come ente creditizio, in tale domanda sono indicati il piano e il termine di attuazione predisposti per garantire il versamento integrale del capitale iniziale prima che l’autorizzazione ad iniziare l’attività di ente creditizio acquisisca efficacia. 3.   La domanda di autorizzazione come ente creditizio reca un’indicazione delle fonti di finanziamento (funding) disponibili per i fondi propri e, se del caso, elementi comprovanti la disponibilità di tali fonti di finanziamento (funding), tra cui: a) una sintesi dell’utilizzo di risorse finanziarie private, incluse la loro disponibilità e origine; b) una sintesi dell’accesso ai mercati finanziari, comprese informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari emessi e da emettere; c) una sintesi di eventuali accordi o contratti stipulati in relazione ai fondi propri, compresi, in relazione ai fondi presi a prestito o ai fondi che si prevede di prendere a prestito, il nome dei prestatori e informazioni dettagliate sulle linee di credito concesse, sull’uso dei proventi e, nel caso in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza, informazioni sull’origine dei fondi presi a prestito o sui fondi che si prevede di prendere a prestito; d) l’identità del prestatore di servizi di pagamento utilizzato per trasferire le risorse finanziarie all’ente creditizio richiedente. 4.   La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene una valutazione degli importi, della composizione e della distribuzione del capitale interno che l’ente creditizio richiedente ritiene adeguato per coprire la natura e il livello dei rischi cui esso sarà o potrebbe essere esposto, unitamente a un’analisi, corredata di proiezioni, che dimostri che le risorse di capitale saranno sufficienti a soddisfare i requisiti di fondi propri una volta ottenuta l’autorizzazione come ente creditizio e, successivamente a questa, per un periodo di almeno tre anni in caso di stress grave ma plausibile. Lo scenario e la metodologia di stress di cui al primo comma tengono conto dello scenario e della metodologia utilizzati nella prova di stress prudenziale più recente svolta dall’autorità competente in conformità dell’articolo 100, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, ove detta prova sia stata effettuata, e le informazioni sono fornite sia per l’ente creditizio richiedente su base individuale sia per la situazione consolidata, ove pertinente.
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