Art. 3

Programma delle attività dell’ente creditizio richiedente

In vigore dal 17 giu 2022
Programma delle attività dell’ente creditizio richiedente La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene un programma delle attività dell’ente creditizio richiedente, tra cui: a) un elenco delle attività che l’ente creditizio richiedente intende svolgere, comprese le attività figuranti nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE; b) la descrizione del modo in cui il programma di attività (il piano aziendale) è in linea con le attività proposte. L’ente creditizio richiedente può omettere nella domanda le informazioni che riguardano unicamente attività non elencate nel programma delle attività, a condizione di indicare nella domanda quali informazioni sono state omesse e di citare la presente disposizione quale fondamento di tale omissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:2580:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo