Art. 2

Informazioni sulla storia dell’ente creditizio richiedente

In vigore dal 17 giu 2022
Informazioni sulla storia dell’ente creditizio richiedente La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene una sintesi della storia dell’ente creditizio richiedente e delle sue filiazioni, comprensiva di tutte le informazioni seguenti: a) informazioni dettagliate relative a qualsiasi licenza, autorizzazione, registrazione o altro permesso dell’ente creditizio richiedente o di una delle sue filiazioni a svolgere attività nel settore dei servizi finanziari, concesso da un’autorità pubblica o da un’altra entità che svolge funzioni pubbliche in qualsiasi Stato membro o paese terzo e rientrante in una o più delle categorie seguenti: i) la licenza, l’autorizzazione, la registrazione o il permesso è stato concesso; ii) la domanda per tale licenza, autorizzazione, registrazione o permesso è in corso di esame o è stata respinta; iii) la licenza, l’autorizzazione, la registrazione o il permesso è stato revocato; iv) dopo la presentazione della domanda o la concessione, l’ente creditizio richiedente o una delle sue filiazioni ha deciso di non dare seguito alla domanda o di rinunciare a tale licenza, autorizzazione, registrazione o permesso; b) informazioni dettagliate su qualsiasi evento significativo relativo all’ente creditizio richiedente o a una delle sue filiazioni verificatosi o in corso e che può essere ragionevolmente considerato pertinente ai fini dell’autorizzazione, tra cui quanto segue: i) se l’ente creditizio richiedente o una delle sue filiazioni è mai stato soggetto a una dichiarazione di moratoria di qualsiasi indebitamento, a un processo di ristrutturazione o riorganizzazione che abbia prodotto effetti sui suoi creditori, a provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti, a scioglimento, alle procedure di liquidazione di cui all’ della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o a una procedura di amministrazione controllata, una procedura di insolvenza o procedure analoghe; ii) se l’ente creditizio richiedente o una delle sue filiazioni è mai stato oggetto di sanzioni amministrative, sentenze civili o amministrative, lodi arbitrali o altre decisioni adottate in esito a procedure di risoluzione delle controversie di tipo decisorio o sentenze riguardanti la commissione di un reato che abbiano portato a una pronuncia contro l’ente creditizio richiedente o una sua filiazione che non è stata annullata e avverso la quale non è pendente né può essere proposto ricorso, ad eccezione delle sanzioni amministrative irrogate a norma dell’articolo 65, 66 o 67 della direttiva 2013/36/UE e delle condanne penali, in relazione alle quali devono essere fornite informazioni anche qualora le pronunce siano ancora impugnabili, tra cui: 1) eventuali sentenze o lodi cui non è stata data esecuzione o ancora 2) eventuali transazioni concluse con persone fisiche o giuridiche, con riferimento ai termini monetari di tali transazioni o alle circostanze nelle quali sono state concluse, concernenti una materia attinente al settore dei servizi finanziari; 3) eventuali condanne penali o sanzioni civili o amministrative o altri provvedimenti civili o amministrativi adottati da qualsiasi autorità nel settore dei servizi finanziari o altra autorità per i motivi seguenti: — frode, disonestà, corruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari, ovvero mancata attuazione di politiche e procedure adeguate per prevenire tali eventi; — violazione di disposizioni legislative o regolamentari relative al settore dei servizi finanziari o alla tutela dei consumatori; — svolgimento non autorizzato di qualsiasi attività regolamentata; 4) qualsiasi altro reclamo formale presentato nei confronti dell’ente creditizio richiedente o di una delle sue filiazioni da uno dei suoi clienti o ex clienti che sia stato risolto a favore del reclamante da un soggetto terzo in sede stragiudiziale; iii) se, alla data della domanda, l’ente creditizio richiedente o una delle sue filiazioni è oggetto di procedimenti, indagini penali, civili o amministrative o altri eventi contemplati in uno dei punti di cui alla lettera b); c) informazioni sugli eventi di cui alla lettera b), punto ii), compresi il nome e l’indirizzo del tribunale penale o civile o dell’autorità civile o amministrativa in questione, la data dell’evento, l’importo interessato, l’esito del procedimento e una spiegazione delle circostanze dell’evento all’origine del procedimento; d) gli elementi necessari per calcolare le commissioni applicabili qualora, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, eventuali commissioni per la presentazione della domanda o commissioni di vigilanza dovute dall’ente creditizio richiedente siano calcolate sulla base delle attività o delle caratteristiche dell’ente creditizio richiedente; e) la prova del pagamento delle commissioni di cui alla lettera d).
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