Art. 11
Deroga
In vigore dal 17 giu 2022
Deroga
Le autorità competenti possono derogare all’obbligo di fornire la totalità o parte delle informazioni di cui agli articoli da 1 a 9 qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
l’autorità competente dispone già di informazioni e le medesime sono ancora veritiere, accurate, complete e aggiornate il giorno in cui è concessa l’autorizzazione e certificate come tali dall’ente creditizio richiedente;
b)
l’obbligo di fornire informazioni è soggetto a una deroga secondo quanto stabilito all’articolo 21 della direttiva 2013/36/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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