Art. 10

Informazioni supplementari

In vigore dal 17 giu 2022
Informazioni supplementari 1.   Le autorità competenti possono esigere che nella domanda di autorizzazione come ente creditizio siano incluse informazioni supplementari oltre alle informazioni di cui agli articoli da 1 a 9, a condizione che dette informazioni supplementari soddisfino entrambe le condizioni seguenti: a) tali informazioni supplementari sono necessarie per verificare il rispetto di tutti i requisiti per l’autorizzazione stabiliti dallo Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; b) la quantità di informazioni richieste è proporzionata allo scopo della verifica di cui alla lettera a) e le informazioni sono pertinenti ai fini di tale verifica. 2.   In casi debitamente motivati, a seguito della valutazione delle informazioni presentate nella domanda di autorizzazione come ente creditizio, le autorità competenti possono esigere che l’ente creditizio richiedente fornisca informazioni supplementari o spiegazioni aggiuntive qualora ritengano necessario verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti per l’autorizzazione. 3.   Le informazioni contenute nella domanda di autorizzazione come ente creditizio devono essere veritiere, accurate e complete fino al momento dell’autorizzazione. Il richiedente informa l’autorità competente di qualsiasi variazione delle informazioni fornite nella domanda iniziale. Le autorità competenti possono chiedere informazioni per accertare se sono sopravvenute variazioni dopo la presentazione della domanda e prima dell’inizio delle attività.
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